Statuto della Società

"SOCIETA' ITALIANA DI BIOFISICA PURA E APPLICATA – SIBPA"

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STUDI E FORMAZIONE DEL TERZO SETTORE «TERFORM»

 

 

STATUTO

 

Art. 1 - Denominazione e sede

 

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, la "SOCIETA' ITALIANA DI BIOFISICA PURA E APPLICATA – SIBPA" di seguito denominata Associazione, con sede in Genova nella Via De Marini, 6 (CAP 16149) presso la sede dell'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

 

Art. 2 - Finalità

 

L'Associazione ha i seguenti scopi:

a. valorizzare e promuovere gli enti aventi le stesse finalità ed operanti nel terzo settore;

b. effettuare studi specifici di carattere scientifico e tecnico su problematiche di notevole rilevanza per la biofisica in generale;

c. promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati;

d. promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza della biofisica, sia in Italia che all'estero;

e. promuovere incontri, convegni e seminari a carattere tecnico-scientifico, su problematiche attinenti la biofisica;

f. favorire il collegamento fra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo nel campo della biofisica, presso le Università e gli Enti di Ricerca Italiani e stranieri, anche attraverso l'utilizzo di apposite reti telematiche;

g. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni aventi carattere scientifico attinente alla biofisica ed altre categorie professionali che operano nell'ambito della biofisica, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;

h. favorire le interazioni tra la comunità italiana di Biofisica e quella internazionale, con particolare riferimento alla European Biophysical Societies' Association (EBSA), di cui SIBPA è Società Membro, alla International Union of Pure and Applied Biophysics (IUPAB), di cui SIBPA è Società Nazionale aderente, e alla Biophysical Society, USA.

i. istituire borse di studio e premi in denaro per giovani ricercatori nell'ambito delle ricerche in Biofisica, come specificato dal Regolamento.

 

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

 

Art. 3 - Durata

 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 4 - Soci

 

I soci dell'Associazione si distinguono in

a) soci ordinari;

b) soci onorari;

c) soci sostenitori.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano nel terzo settore e corrispondono regolarmente la quota associativa.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

 

Art. 5 - Ammissione dei Soci

 

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno quattro anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso, che dovrà essere comunicato in forma scritta, è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

 

Art. 6 - Diritti dei soci

 

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare a tutte le attività sociali;

2) a ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;

3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

4) a partecipare alle assemblee convocate dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

 

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;

b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

 

Art. 8 - Organi sociali

 

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente della Società;

d. il collegio dei Revisori, se nominato.

 

Art. 9 - Assemblea dei Soci

 

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

d. la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori;

e. l'approvazione dei regolamenti interni;

f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto dell'associazione;

b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria o straordinaria, tramite comunicazione diretta a tutti i soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Copia della convocazione verrà anche pubblicata sul sito web dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale.

L'assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità o nel caso in cui condizioni particolari impediscano lo svolgimento in presenza, l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria possono svolgersi telematicamente.

 

Art. 10 - Validità dell'assemblea

 

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci in regola con i pagamenti;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci in regola con i pagamenti presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza relativa dei voti dei soci in regola con i pagamenti presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci in regola con i pagamenti.

 

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di tre deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché i membri del Collegio dei Revisori, se nominati, non possono detenere deleghe.

Nel caso di svolgimento telematico dell'Assemblea, la votazione può avvenire avvalendosi di strumenti informatici che garantiscano la validità e l'anonimato delle preferenze espresse, laddove richiesti.

 

Art. 12 - Consiglio Direttivo

 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, da 8 (otto) membri eletti dall'Assemblea e da un Consigliere aggiunto nella persona dell'ultimo Presidente in carica prima dell'attuale.

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il tesoriere e il Segretario.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito Comitato di gestione.

Il Presidente  e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili una sola volta.

Qualora ne ravvedesse la necessità, il Presidente, anche su suggerimento di uno dei Consiglieri, può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo ospiti, anche non Soci, che possano contribuire alla discussione di particolari punti dell'O.d.G. Tali ospiti non avranno alcun diritto di voto

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, il Consiglio verrà reintegrato con il primo dei non eletti alla precedente assemblea ed il Consigliere neo eletto resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o dietro richiesta motivata di almeno 2 Consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da comunicare ai membri del consiglio direttivo ed ai Revisori, se nominati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità o nel caso in cui condizioni particolari impediscano lo svolgimento in presenza, le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi telematicamente.


Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

 

Al Consiglio Direttivo spetta:

a. la gestione dell'associazione;

b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.

c. deliberare sull'ammissione dei soci;

d. convocare l'assemblea;

e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;

f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;

g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;

h. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

 

 

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

 

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

 

Art. 16 - Collegio dei Revisori

 

L'attività di vigilanza è svolta da un Collegio dei revisori, che è un organo facoltativo.

Il Collegio dei Revisori vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali, preventivi e consuntivi.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere eletti anche fra gli associati che non abbiano cariche direttive.

Il Presidente e i membri del Collegio, che sono nominati dall'assemblea ordinaria, se eletti durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili una sola volta.

Possono essere nominati Revisori anche i non soci.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità o nel caso in cui condizioni particolari impediscano lo svolgimento in presenza, le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi telematicamente.


Art. 17 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

 

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;

- il conto consuntivo almeno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 18 - Libri sociali e registri contabili

 

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

a. il libro dei soci;

b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'Assemblea;

c. il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo;

d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se nominati.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni delle leggi in materia.

 

Art. 19 - Revisione dello Statuto e scioglimento

 

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 19 - Rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

 

   
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